Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, dei servizi di conduzione e manutenz.impianti tecnologici e presidi antincendio,fornitura vettori energetici, efficientamento energetico e adeguam.normativo immobiili Comune di Sanremo - CHIARIMENTI D'UFFICIO
Note
23 maggio 2022:
si pubblica il file contenente alcuni chiarimenti d'ufficio inerente la presente procedura
Allegati

(Pubblicato il 23/05/2022 - Aggiornato il 23/05/2022 - 66 kb - pdf)

(Pubblicato il 23/05/2022 - Aggiornato il 23/05/2022 - 69 kb - generica)