
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI
Uffici responsabili
ElettoraleDescrizione
Lo scrutatore é colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente e al segretario concorre a formare il seggio elettorale. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per la nomina di scrutatore.
Requisiti per l'iscrizione all'Albo
1) essere elettori del Comune di Sanremo;
2) aver assolto gli obblighi scolastici:
Esclusioni
1) i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Periodo di iscrizione
La domanda di iscrizione indirizzata al Sindaco di Sanremo deve essere presentata entro il mese di novembre di ogni anno. Una volta iscritti non occorre rinnovare l’iscrizione gli anni successivi. Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio. L'iscrizione all'albo e' permanente, si rimane iscritti sino a quando si esprime la volontà' di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di età' o al decadere dei requisiti
Nomina
La Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco o da un suo delegato e da tre Consiglieri comunali, in pubblica adunanza tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione, previo avviso al pubblico con manifesto affisso all’albo pretorio, procede alla nomina degli scrutatori e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o di impedimento. Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco. E’ possibile la rinuncia entro 48 ore dalla notifica della nomina solo per gravi e giustificati motivi.
Normativa di riferimento
Legge 8 marzo 1989, n.95
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