Comitato Unico di Garanzia

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 17 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) è il nuovo organismo previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L.183/10, all’interno delle amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro e rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Nel nostro Ente il Comitato è stato istituito con Delibera della Giunta Comunale n. 106 del 22 marzo 2011 e l'attuale presidente, individuato di volta in volta nella figura del Segretario Generale pro tempore, è stato nominato con atto di Giunta Comunale n. 221 del 17.10.2014.

E’ composto da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da un ugual numero di componenti in rappresentanza dell’Amministrazione e resta in carica 4 anni.

Il Comitato è dotato di un Regolamento di funzionamento.

Il Comitato esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale (dirigente e non dirigente) ed esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, in raccordo con il vertice amministrativo dell’Ente, nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge e dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e della Ministra per le Pari Opportunità. “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia”,.

 

 

 

Rinnovo componenti

Costituzione

Piano Triennale Azioni Positive 2022-2024

Piano Triennale Azioni Positive 2021-2023

Piano Triennale Azioni Positive 2018-2020

Piano Azioni Positive 2015-2017

Piano Azioni Positive 2012-2014

REGOLAMENTO

Contenuto inserito il 03-04-2019 aggiornato al 21-03-2023
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