Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2017 | € 1.825,67 | |
2017 | € 236,02 | |
2017 | € 1.762,36 | |
2017 | € 1.655,94 | |
2017 | € 492,19 | |
2017 | € 2.095,80 | |
2017 | € 2.472,93 | |
2017 | € 1.277,75 | |
2017 | € 1.783,56 | |
2017 | € 1.031,79 | |
2017 | € 1.540,70 | |
2017 | € 1.599,91 | |
2017 | € 1.031,80 | |
2016 | € 917,72 | |
2016 | € 1.155,60 |