Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

UNIONI CIVILI

Responsabile di procedimento: GIMIGLIANO ROBERTO

Uffici responsabili

Stato Civile

Descrizione

E' unione civile, la formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che viene costituita, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 76/2016 mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.La procedura per la costituzione dell'unione civile prevede la compilazione di una richiesta congiunta da parte degli interessati, unitamente alla copia del loro documento di identità personale, contenente le dichiarazioni dei dati anagrafici e l'insussistenza di impedimenti, da consegnare all’Ufficio dello Stato Civile  Le coppie saranno invitate a presentarsi, nel giorno concordato, presso l’Ufficio di Stato Civile per la sottoscrizione del “processo verbale” di richiesta di costituzione di unione civile.  A seguito delle verifiche effettuate le parti si presenteranno, alla presenza di due testimoni,  nel giorno e presso la sede concordati, per rendere la dichiarazione di costituzione di unione civile. La costituzione dell’unione civile potrà avvenire a decorrere dal 30^ giorno dalla data di sottoscrizione del processo verbale. Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nullaosta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.

Chi contattare

Stato Civile
Indirizzo: Corso Garibaldi, 1 - presso Palafiori, Primo Piano
Struttura di appartenenza: Servizi Demografici
Telefono: Pubblicazioni matrimoni - 0184 580644 - Separazioni e divorzi - 0184 580650 - Cittadinanze e giuramenti - 0184 580651 - Nascite - 0184 580647- Morti - 0184 580648
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Pagamenti in base a sedi ed orari come da prospetto allegato alla pagina "celebrazione matrimonio civile"

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Non previsti
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Recapiti e contatti
Corso Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM)
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Centralino +39 0184 5801
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