
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
GESTIONE LISTE DI LEVA
Uffici responsabili
ElettoraleDescrizione
L’ufficio Leva si occupa dei rapporti con il Distretto Militare, il Ministero della Difesa e i cittadini
Cosa fa
* Forma, tiene ed aggiorna la lista di leva;
* fornisce informazioni, consulenza ed assistenza;
* tiene aggiornati i ruoli matricolari;
Formazione della lista di leva
Tutti i giovani cittadini italiani, di sesso maschile e che compiono il 17° anno di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, e che agli effetti della LEVA devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’art.1933 del Decreto Legislativo di cui sopra, sono obbligati di verificare ENTRO trenta giorni dal 1° di gennaio dello stesso anno, la loro iscrizione nella lista di LEVA e a fornire i chiarimenti richiesti in merito agli uffici comunali competenti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i loro genitori o tutori.
Foglio matricolare
Il foglio matricolare è un documento rilasciato dal Ministero della Difesa, dove vengono riportati tutti gli elementi relativi alla carriera militare di un soggetto.
Dopo aver compilato il modulo di richiesta, occorre spedirlo direttamente al Distretto Militare di appartenenza.
ATTENZIONE: i dati matricolari ad uso pensionistico devono essere prodotti in autocertificazione, in quanto certificati e attestati rilasciati dalla pubblica amministrazione, non possono essere da questa richiesti o rilasciati se destinati ad altra pubblica amministrazione.
Rilascio di documentazione di leva ai fini pensionistici e previdenziali
Si informa che, qualora vi fosse necessità di documentare il periodo di leva ai fini del riconoscimento pensionistico o previdenziale, tale periodo verrà verificato direttamente dall'Ente previdenziale (INPS) presso il Ministero della Difesa. Sarà pertanto sufficiente che al momento della richiesta del riconoscimento della pensione, venga indicato, anche sommariamente, il periodo di svolgimento del servizio di Leva, e sarò l'istituto previdenziale ad effettuare i necessari controlli.
E' inoltre utile sapere che il periodo di leva indicato sulla documentazione rilasciata dal Comune potrebbe non essere corretto perchè non sempre corrisponde a quello computabile ai fini pensionistici e previdenziali, e che unico periodo valido è quello riportato sul foglio matricolare che viene inviato per via telematica direttamente all'INPS da parte del Ministero della Difesa.
Inoltre la normativa vigente (art.15, c.2, L.183/2011) prevede che la nullità delle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, qualora prodotti ad altri uffici pubblici e/o ai privati gestori di pubblici servizi: pertanto l'eventuale documentazione rilasciata dal Comune ad uso pensionistico o previdenziale, non avrebbe alcuna utilità, e di conseguenza non verrà più rilasciata.
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati (cittadini ed imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio. Articolo 40 d.p.r. 445/2000. E’ inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente.
Le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono state sospese dal 1° ottobre 2004, per effetto del D. Lgs. 226/2004, tuttavia i Comuni devono proseguire l’aggiornamento delle Liste di leva, iscrivendo i giovani che compiono il diciassettesimo anno. Il certificato di esito di leva, quindi continua ad essere rilasciato esclusivamente per coloro che furono soggetti all’obbligo di leva.
Le liste di leva sono inviate dall'ufficio esclusivamente con modalità telematica entro il 10 aprile ai centri documentali distrettuali competenti. La procedura, denominata TELELEVA 2015, permette agli Uffici di leva Comunali di produrre e gestire le liste di leva esclusivamente in modalità telematica.
Normativa di riferimento
* D.P.R 14 febbraio 1964 n.237
* Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66
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