Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLA RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

Responsabile di procedimento: DE MARCHI ROSETTA, DORE ROBERTA
Responsabile di provvedimento: MANGIAROTTI MASSIMO

Descrizione

Il Comune può erogare un contributo economico agli anziani residenti che, a causa di gravi problemi psicofisici non altrimenti risolvibili, necessitano di essere ricoverati e quando gli stessi non sono in grado di pagare completamente la retta.

L’entità dell’integrazione è determinata a seguito della valutazione socio-economica da parte del servizio sociale professionale, tenuto conto dell’ISEE (in corso di validità) e del Regolamento Comunale.

Per informazioni: SPORTELLO DI ACCESSO: Servizi Sociali C.so Garibaldi 30 Tel.018452901 dal lunedì al venerdì ore 9.30/12.30  lunedì e mercoledì ore 15,00/17,00 su appuntamento.

Assistente sociale AREA ANZIANI giovedì ore 9.30/12.30 Per appuntamento:0184529014

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg dalla formalizzazione dell'istanza

Costi per l'utenza

L’interessato deve provvedere al pagamento della retta con i propri redditi ed eventuali patrimoni disponibili, ivi compresa l’indennità d’accompagnamento, rendita INAIL, ecc... Nel caso in cui, successivamente al ricovero, entri in possesso di somme di denaro e/o beni immobili, è tenuto a rimborsare al Comune la spesa che l’Ente ha sostenuto fino a quel momento.

Occorre presentare domanda su modulo fornito dall’assistente sociale corredata da:

- attestazione ISEE (sociosanitario residenziale con la componente aggiuntiva dei figli maggiorenni ai sensi dell’art.6 del DPCM 159/2013);

-  documentazione attestante i patrimoni mobiliari e immobiliari dell’assistito;

- copia verbale d’invalidità civile e/o certificazioni sanitarie;

- documentazione dei redditi netti derivanti da pensione comprensivi della tredicesima mensilità e di ogni altra risorsa economica a     qualsiasi titolo percepita riferita all’anno corrente.

 

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
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Recapiti e contatti
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