L’attività edilizia che si riferisca ad immobili soggetti alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. deve essere corredata dalla necessaria autorizzazione paesaggistica, nei casi indicati dalla normativa nazionale e regionale vigente. Detta autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o ad altro titolo legittimante l'intervento edilizio.
Il richiedente presenta istanza di autorizzazione paesaggistica all’Ente competente;
l’Ente competente (responsabile dell’istruttoria paesaggistica) entro 40 giorni dalla ricezione della domanda:
verifica
- la necessità dell’autorizzazione paesaggistica;
- la completezza della documentazione;
- valuta la compatibilità paesaggistica dell’intervento;
- acquisisce il parere della Commissione Paesaggio;
trasmette alla Soprintendenza
- la documentazione presentata dal richiedente;
- il parere della Commissione Paesaggio;
- una relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento;
comunica al richiedente di aver trasmesso alla Soprintendenza la richiesta del vincolante parere
il Soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione
- non esprime il parere
- esprime parere vincolante
se il parere è favorevole o favorevole con prescrizioni: lo trasmette all’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
se il parere è negativo comunica agli interessati il preavviso di diniego (art.10 bis L. 241/1990 e s.m.i.) assegnando un tempo per fornire osservazioni al Soprintendente che (entro 45 giorni) si determina accogliendole o meno e, conseguentemente, trasmette all’Ente competente il definitivo parere (di conferma o meno dell’originario parere negativo)
Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’Amministrazione provvede in conformità.
L’Ente competente in ogni caso decorsi 60 giorni, da quando il Soprintendente ha ricevuto la richiesta di parere, emette il provvedimento paesaggistico.
L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa alla Soprintendenza e alla Regione Liguria.