
Costi per l'utenza
Marca da bollo (16€) o due marche da bollo (16€) se uno dei due coniugi non residente
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Inizio dell'iter procedurale per la celebrazione di matrimonio civile o concordatario. Trattasi di avviso pubblicato sull'albo on line del comune per 8 giorni (non comprensivi dei termini per le eventuali opposizioni) in cui i nubendi rendono pubblica la volontà di contrarre matrimonio. Nel caso gli sposi manifestino la volontà di celebrare il matrimonio in un comune diverso dalla loro residenza, presentano istanza in marca da bollo. Conclusi i termini di pubblicazione si trasmette al Comune di celebrazione l’atto di delega al matrimonio e contestualmente l’avvenuta pubblicazione.
L'istanza va presentata unitamente ai propri documenti di identità, nonché alla richiesta del Parroco se il matrimonio è concordatario (o del Ministro di culto per i riti ammessi nello Stato). L'Ufficio Stato Civile provvederà ad accertare il possesso dei requisiti di legge (o mediante richiesta anagrafe o richiesta altro comune di residenza) . L'istanza può essere presentata da entrambi gli sposi o da uno degli sposi munito di procura a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo/a assente oppure da terza persona con delega sottoscritta da entrambi gli sposi.
Per i cittadini stranieri residenti è necessario anche nulla osta o documento equivalente rilasciato dalle proprie Autorità Straniere in Italia o all'estero per i cittadini stranieri.
Marca da bollo (16€) o due marche da bollo (16€) se uno dei due coniugi non residente