Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Non ve ne sono.
Servizio online
Allegati

(Pubblicato il 31/08/2018 - Aggiornato il 31/08/2018 - 87 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Assegno di maternità (erogato dal Comune)
L’assegno di maternità concesso dal Comune tramite l’Inps è riconosciuto a coloro che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso e che hanno un valore ISEE che non supera una certa soglia.
Requisiti per accedere
L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a:
1. che risiede nel Comune di Sanremo;
2. che non beneficia di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che percepisce un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso, come previsto ai sensi dell'art. 74 Dlgs. 151/2011;
3. con valore ISEE per le nascite, ingresso in famiglia per le adozioni o per affidamento preadottivo, inferiore o pari a euro 17.141,45 ;
4. cittadina italiana o comunitaria o appartenente a Pesi Terzi in qualità di cittadina:
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti
- titolare della protezione sussidiaria
- cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
- che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
- apolide, i suoi familiari e superstiti
L’assegno di maternità viene concesso anche alle madri minorenni o ad altri soggetti quando ricorrono situazioni specifiche riferite a situazioni di particolare gravità come decessi o "allontanamenti dal nucleo". In questi casi rivolgersi allo Sportello Informafamiglie per maggiori approfondimenti.
ISEE
Al momento della presentazione della domanda l'attestazione ISEE deve essere in corso di validità.
A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
Importo dell'assegno
L'assegno per l'anno 2018 ammonta ad € 1.713,10
Termini di presentazione della domanda
La domanda va fatta entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo. Il termine per presentare o apportare eventuali integrazioni (salvo nel caso di attesa di permesso di soggiorno valido ai fini dell'istruttoria della domanda stessa) non può superare i sei mesi dalla nascita del minore o dell'ingresso di questi per adozione o affidamento preadottivo, pena il rigetto della domanda.
Alla domanda è necessario allegare in copia i seguenti documenti:
- attestazione ISEE valida per agevolazioni rivolte a minorenni;
- per pagamento tramite bonifico, copia dattiloscritta codice IBAN intestato o cointestato al richiedente l’assegno al nucleo familiare;
- copia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;
- in caso di separazione legale, copia del provvedimento di separazione
- le domande si presentano presso i CAF convenzionati con il Comune di Sanremo.
Non ve ne sono.