Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ASSEGNO INPS NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

Responsabile di procedimento: SQUIZZATO VITTORIO
Responsabile di provvedimento: MANGIAROTTI MASSIMO

Uffici responsabili

Servizio Interventi Sociali

Descrizione

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo concesso dal Comune, tramite l’Inps, a favore di nuclei familiari, con almeno tre figli minorenni, il cui valore ISEE non superi determinati parametri.

Requisiti per accedere
Per ottenere l'assegno del Comune per il nucleo familiare con almeno tre figli minori  è necessario:
1. essere residenti  nel Comune di Sanremo;
2. avere tre figli di età inferiore ai 18 anni: per figli si intendono quelli naturali, adottivi o in affido preadottivo;
3. avere un valore ISEE del nucleo famigliare inferiore o pari a euro 8.650,11 . Ai fini dell'accertamento  del requisito dell'assegno al nucleo, il tetto di ISEE può essere soggetto ad una variazione per coloro che hanno beneficiato dello stesso contributo nell’anno 2015, come previsto dal D.P.C.M. 159/2013;
4. essere cittadino italiano o comunitario o appartenente a Paesi Terzi in qualità di cittadino:
- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti
- titolare della protezione sussidiaria
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
- che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
- apolide, i suoi familiari e superstiti

ISEE
Al momento della presentazione della domanda, l'attestazione ISEE deve essere in corso di validità.
A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Importo dell'assegno
L'assegno se spettante in misura intera e per tutto l'anno 2018 ammonta ad € 1.857,05

 

Alla domanda è necessario allegare in copia i  seguenti documenti:
- attestazione  ISEE valida per agevolazioni rivolte a minorenni;
- per pagamento tramite bonifico, copia dattiloscritta codice IBAN intestato o cointestato al richiedente l’assegno al nucleo familiare;
- copia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;
- in caso di separazione legale, copia del provvedimento di separazione

- le domande si presentano presso i CAF convenzionati.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dei CAF.

Costi per l'utenza

Non ve ne sono.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Circolare numero 35 del 28-02-2018.pdf
(Pubblicato il 31/08/2018 - Aggiornato il 31/08/2018 - 87 kb - pdf)
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