L’attività edilizia che si riferisca ad immobili soggetti alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. deve essere corredata dalla necessaria autorizzazione paesaggistica, nei casi indicati dalla normativa nazionale e regionale vigente. Detta autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire o ad altro titolo legittimante l'intervento edilizio.
Per alcune tipologie d'intervento di lieve entità è possibile procedere con procedura semplificata ai sensi dell'art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e del D.P.R. 31/2017 e s.m.i.. Tali fattispecie di interventi sono indicati nell’Allegato “B” al D.P.R.31/2017 e s.m.i..
Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso.
Il richiedente è tenuto preliminarmente a verificare se l’intervento non rientri nelle fattispecie:
- escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato “A”, ovvero all’articolo 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e quindi l’intervento non è soggetto ad autorizzazione.
- se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e quindi necessita di autorizzazione ordinaria.
E’ sempre necessario verificare la tipologia di vincolo paesaggistico.
La domanda presentata va compilata secondo l’Allegato “C” al D.P.R. 31/2017 e s.m.i. e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta sulla base dell’Allegato “D” al D.P.R. 31/2017 e s.m.i., da un tecnico abilitato, nella quale sono indicati i contenuti della disciplina paesaggistica vigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.