Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera a

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Società           Sito internet                                
Istituro Regionale Floricoltura
Amministrazione trasparente (regflor.it)
Autocertificazioni 

 

Non ricorre la fattispecie in ordine alla pubblicazione ex Art.22, c.1, lett.a Art. 22, c.2,3

Contenuto inserito il 13-01-2017 aggiornato al 26-05-2022
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