Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettera a

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 14 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al omma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati  di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

La Delibera ANAC 241/2017 riporta che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado NON sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni. 

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune ed e’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.267/2000 il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di 5 anni.

Gli atti di indirizzo sono rivolti al Sindaco e alla Giunta, al fine di dettare le linee fondamentali che devono sottendere alla loro azione, nonché all’azione delle aziende, istituzioni, società ed altri enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Sono strumenti dell'attività di indirizzo del Consiglio comunale, tra l'altro, i programmi, le mozioni, i pareri preventivi espressi dalle Commissioni consiliari.

Per la sua attività di controllo il Consiglio comunale si avvale fra l'altro, della collaborazione del Collegio dei revisori dei conti.

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale nonchè le modalità di convocazione e lo svolgimento delle sedute sono disciplinate dal regolamento relativo.

Il consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.

Sono istituite cinque commissioni consiliari permanenti, ognuna delle quali con competenze specifiche.

Le commissioni hanno il compito di esprimere, su richiesta della Giunta comunale, pareri sugli argomenti sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale, effettuare studi, ricerche ed indagini per incarico del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale, presentare proposte al Consiglio comunale

PROSPETTI RIEPILOGATIVI ANNUALI PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI (Amm.ne Biancheri 1 )

Presenze Consiglieri comunali dall'insediamento al 31.12.2014

Presenze Consiglieri comunali dall'1.1.2015 al 31.12.2015

Presenze Consiglieri comunali dall1.1.2016 al 31.12.2016

Presenze Consiglieri comunali dall'1.1.2017 al 31.12.2017

Presenze Consiglieri comunali dall'1.1.2018 al 31.12.2018

Presenze Consiglieri comunali dall'1.1.2019 al 26.04.2019 (termine amm.ne Biancheri 1)

Presenze Consiglieri Periodo dal 20.06 al 31.12.2019 - (inizio amm.ne Biancheri 2)

Presenze Consiglieri Periodo 1.1 - 31.12.2020 - (amm.ne Biancheri 2)

 

 

La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette, fra cui il Vice Sindaco.

La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto comunale, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario generale o dei Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

 

Relazione di fine mandato 2014 - 2019 (art. 4 d.lgs. 149/2011)

 

Contenuto inserito il 16-01-2017 aggiornato al 15-01-2021

Ricerca

Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Corso Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM)
PEC comune.sanremo@legalmail.it
Centralino +39 0184 5801
P. IVA 00253750087
Linee guida di design per i servizi web della PA